Più o meno inosservati, sono stati introdotti dall’articolo 136 del Decreto Rilancio i nuovi PIR. In realtà qualche articolo sulla stampa specializzata ne ha parlato, ma gli addetti ai lavori sembrano ancora non avere pienamente compreso la novità. Proviamo allora a capire cosa sono questi nuovi strumenti, da subito ribattezzati “PIR alternativi”.
Secondo Assogestioni, da cui è arrivata la proposta di creare questo nuovo strumento poi inserito dal Governo nel Decreto Rilancio, l’obiettivo è “accentuare il ruolo del risparmio come risorsa finanziaria collettiva indirizzandolo su investimenti illiquidi, così da stimolare il tessuto imprenditoriale italiano delle imprese di piccole dimensioni”.
In sintesi, i PIR “alternativi” hanno le seguenti peculiarità:
- tipologia di clientela. Segmento più alto rispetto ai PIR “ordinari” viste le soglie di investimento più elevate rispetto: 150.000 euro ogni anno fino al raggiungimento del tetto di 1,5 milioni
- differenti vincoli di investimento per l’OICR, rispetto ai PIR “ordinari”. Possono investire almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, nonché in crediti delle medesime imprese e in prestiti a esse erogati; il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è incrementato sino al 20%, rispetto al 10% dei PIR “ordinari”;
- stesso meccanismo di esenzione fiscale previsto per i PIR “ordnari”. Esenzione fiscale sui rendimenti finanziari a patto che il risparmiatore si impegni a mantenere gli investimenti per almeno 5 anni;
Il punto più interessante della norma è che tale strumento si affianca ai PIR “ordinari”: un sottoscrittore potrà investire CONTESTUALMENTE in un PIR “ordinario” (solo 1 però) e in un PIR “alternativo” (solo 1 anche in questo caso), mantenendo per entrambi i benefici fiscali.
I PIR “alternativi” possono assumere qualunque forma: gli investimenti qualificati possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, come ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. Viene perciò abrogata l’agevolazione specifica prevista nel 2019 per gli ELTIF, in quanto viene superata da questa nuova agevolazione che ingloba anche gli ELTIF.
I PIR “alternativi”, per come sono concepiti, si prestano ad essere realizzati soprattutto tramite l’utilizzo di strumenti per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti. Dovrebbero, dunque, consentire ai risparmiatori/investitori di puntare a rendimenti meglio diversificati e superiori a quelli ormai bassissimi degli investimenti monetari e a breve termine.
Riferimenti normativi
- 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34 del 195/05/2020 (cd. Decreto Rilancio).