Lo ammetto: non pensavo si potesse andare oltre il Bonus facciate 2020. Una possibile detrazione del 90% appariva già come manna dal cielo. E invece, stante la necessità di rilancio economico post Covid 19, quest’anno passerà alla storia come l’anno degli incentivi fiscali sugli immobili.

Il cd. Decreto rilancio ha istituito infatti per il 2020 (da luglio) e per il 2021 l’Ecobonus e il Sisma bonus al 110%. L’obbiettivo è chiaro: risollevare con la leva fiscale il settore immobiliare spingendo la domanda privata.

Anche di questo, peraltro, parleremo nel webinar pomeridiano del 19 giugno (scopri di più).

L’incentivo in sintesi

L’articolo 119 del Decreto di Rilancio ha introdotto una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute tra l’1/7/2020 e il 31/12/2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione potrà essere portata in dichiarazione dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Possono beneficiare della norma:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sugli edifici adibiti ad abitazione principale;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, quali:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui al DL 63/2013, art. 14;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici nella misura massima di spesa di 48.000 euro e comunque non oltre 2400 euro per ogni kW di potenza nominale; spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo nel limite di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale accumulabile.

Tutti i miglioramenti apportati per cui si richiede l’incentivo devono portare al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, almeno il conseguimento della classe energetica più alta.

 

Riferimenti normativi

  • 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34 del 195/05/2020 (cd. Decreto Rilancio).