E’ noto che una corretta pianificazione del passaggio generazionale consente una migliore tutela del patrimonio familiare, nonché la possibilità di conseguire importanti risparmi fiscali per gli eredi. Non a caso, i consulenti finanziari sono impegnati ormai da tempo nella gestione di questo delicato processo, e sono spesso dotati di tools di analisi e valutazione del patrimonio del futuro de cuius. Alcune particolarità della normativa sulle successioni e donazioni, tuttavia, non sempre ricevono l’adeguata attenzione, pur riferendosi a parti non secondarie del patrimonio del cliente. E’ il caso di beni quali gioielli, opere d’arte e mobilia di valore. Vediamo cosa succede in questi casi.
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni: le regole di base
Con l’art. 2, commi da 47 a 53, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria veniva istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, cioè sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
Come previsto dal TUS, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, ancorché collocati all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano. L’imposta sulle successioni e donazioni è stata estesa con il nuovo provvedimento anche alla “costituzione dei vincoli di destinazione”.
Secondo l’art. 2 dei commi 48 e 49 della Legge 24 novembre 2006, n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, nonché la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all’imposta di cui al comma 47, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
- devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000, per ciascun beneficiario: 4 %;
- devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 %;
- devoluti a favore di altri soggetti: 8 %.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione di successione potrà essere presentata solo online.
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Il regime agevolato per la successione di denaro, gioielli e mobilia ex art 9. TUS
La base imponibile dell’imposta sulle successioni, di regola, coincide con il valore venale dei beni e diritti in comune commercio, alla data dell’apertura della successione.
In relazione ad alcuni beni, e precisamente denaro, gioielli e mobilia, l’art. 9 TUS dispone tuttavia che quest’ultimi si presumono compresi nell’attivo ereditario “per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario” (ovvero, eccedente la franchigia), anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.
Per meglio comprendere la situazione, facciamo un piccolo esempio: nel caso in cui un genitore lasci in eredità a due figli un patrimonio complessivo di € 3.000.000,00 (senza includere denaro, gioielli e mobilia), la norma presume che siano compresi nell’asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari a € 100.000,00 (10% dell’importo eccedente la franchigia, pari a 1.000.000,00 per figlio) e verrà richiesta un’imposta pari a € 4.000,00 (4% di € 100.000,00), senza pretendere alcuna ulteriore imposizione su detti beni.[1]
Nel caso in cui gli eredi abbiano indicato nella dichiarazione di successione, il valore di uno o più beni di cui all’art. 9 TUS, la Suprema Corte ha chiarito che “il valore presunto di tali beni comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario, dopo avere aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia. In presenza, pertanto, di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza tra valore presunto e quello dichiarato” (Cassazione, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4751, sez. V civile).
Nel caso in cui, invece, il valore dichiarato dei beni indicati all’art. 9 TUS risulti superiore a quello presuntivo, la base imponibile verrà costituita dall’importo dichiarato.
Inoltre, la norma prevede che tale presunzione non si applica qualora l’esistenza dei suddetti beni risulti, per un importo diverso (dal 10% dell’asse), da inventario analitico redatto a norma dell’articolo 769 e segg. del cpc.[2]
Il regime agevolativo per la successione delle opere d’arte
Secondo il 3° comma del citato articolo “si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13”.
La norma in esame definisce, quindi, mobilia anche le opere d’arte, con la condizione che vengano custodite nelle abitazioni private. Conseguentemente, il regime agevolativo non trova applicazione nel caso in cui la collezione venga collocata in luoghi diversi dalle private abitazioni e, cioè, caveaux, depositi etc. In tali casi, infatti, si applica l’imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere d’arte e non sulla base della presunzione del 10% dell’asse ereditario netto.
Per quanto attiene invece ai beni culturali vincolati, disciplinati dagli art. 1,2,5 legge n. 1089/1939 e art 36 DPR n. 1049/1963, essi vengono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo previsto dalla suddetta normativa anteriormente all’apertura della successione e se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.
L’alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario.
Pagamento dell’imposta di successione mediante cessione di beni culturali ex art. 39 TUS
Il legislatore, attraverso l’art. 39 TUS, offre agli eredi e ai legatari la possibilità di proporre allo Stato il pagamento dell’imposta di successione attraverso la cessione di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da più di cinquanta anni. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i Beni culturali e ambientali e all’ufficio del registro competente entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta.
La presentazione della proposta sospende i termini per il pagamento dell’imposta. L’accettazione o il rifiuto da parte dello Stato dell’acquisizione dei beni culturali / opere d’arte, l’indicazione del valore dei detti beni, nonché le condizioni della cessione, vengono decise con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Entro due mesi dalla notifica del decreto, il contribuente dovrà comunicare al Ministero la propria accettazione, a pena di decadenza.
Esenzione da imposta ex art. 3 TUS
Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, nonché a favore di movimenti e partiti politici.
[1] La presunzione del 10% si applica sulla quota del singolo erede o legato, dopo aver dedotto l’importo delle franchigie. Ciò significa che la presunzione del 10% sarà diversa erede per erede, a seconda del valore della sua personale quota e tenendo conto delle sue personali franchigie
[2] Una ultima annotazione: la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione XX del 16 ottobre 1990 n. 6684 afferma che debbano essere intesi quali gioielli solo quelli “da ornamento e non di commercio o di investimento”.