Nella foto: Paolo Villaggio in una scena del film “Fracchia e la belva umana”

Tanti sono in questi giorni gli articoli di approfondimento che “chiariscono” i principali provvedimenti introdotti dal Decreto Cura Italia.

“Chiariscono” lo scriviamo tra virgolette e in grassetto perché in realtà tanti sono ancora i dubbi che, fra addetti ai lavori, ci troviamo ad affrontare e a tentare di risolvere dando interpretazioni più o meno fantasiose (qualcuno direbbe campate per aria) in attesa dei soliti provvedimenti attuativi, senza i quali in Italia le cose non partono mai.

Ma andiamo per ordine. Quale è il vero obiettivo della manovra? Supportare le imprese? Supportare le famiglie? Supportare i lavoratori?

Certamente solo alcuni degli obiettivi sono raggiungibili, vista la scarsità di risorse a disposizione del nostro stato. E se si va a leggere (fattelo, ve lo consiglio) le due parti più corpose del decreto, in termini di numero pagine e di risorse finanziarie impegnate, si comprende che la maggior parte degli sforzi è rivolta a potenziare il Servizio sanitario nazionale (Titolo I, artt. 1-19), ad impedire il collasso della macchina statale impegnata a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 (Titolo V, artt. 72- 127) con un grosso occhio di riguardo per il settore dei trasporti (leggasi Alitalia & friends).

Prima di procedere con la sintesi dei principali provvedimenti che riguardano il mondo bancario e finanziario, mi permetto di effettuare alcune doverose premesse.

  • Si tratta di un Decreto Legge e mai come in questo caso è importante specificare che cosa è un Decreto Legge per l’ordinamento italiano. Un D.L. è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di Legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo. Questo è un momento storico, uno dei pochi, in cui è corretto per un Governo adottare un Decreto Legge. La maggior parte dei provvedimenti legislativi degli ultimi 10-20 anni sono stati emanati, (impropriamente o quasi abusivamente qualcuno direbbe), tramite questo strumento.
  • Un Decreto Legge, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica, immediatamente pubblicato sulla G.U. e (solo) a questo punto entra in vigore. L’eccezionalità del momento in cui ci troviamo viene enfatizzata da quanto accaduto in queste ore: il 16 marzo, intorno alle ore 15, il Governo fa una conferenza stampa (Conte – Presidente CdM, Gualtieri – MEF, Catalfo – Lavoro e politiche sociali) durante la quale illustra in breve il Decreto #CuraItalia appena approvato e recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia. Il Decreto viene pubblicato in Gazzetta solo a tarda notte del 17/03/2020 (intorno alle 4, quindi addirittura è già il 18 marzo!). Questo lasso di tempo, direi anomalo e interminabile, è accompagnato dai media che parlano di provvedimenti solo teorici, ma nessuno in realtà sa spiegare perché il Decreto non viene pubblicato. È un mistero. Qualcuno dice che non fosse pronto o ci fossero stati dei problemi interni al Governo, ma era necessario uscire con la conferenza stampa per dare delle risposte a scadenza in corso (il 16/03 è una data di scadenza per tanti adempimenti tributari).
  • Un Decreto Legge, dunque, entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché perde efficacia se il Parlamento non lo converte in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. Con ciò mi preme specificare che, come spesso accade, in sede di conversione alcuni provvedimenti potrebbero subire modifiche anche rilevanti (sino a giungere a stravolgimenti o stralci).
  • Un Decreto di tale portata è molto complesso da emanare d’urgenza (ben più di una classica finanziaria): nonostante fosse sollecitato da giorni il Governo ha dovuto prendersi il tempo per stimare almeno approssimativamente gli effetti, trovare la copertura finanziaria (i soldi), sentire l’Europa e cercare di comprendere i potenziali sviluppi del virus a breve.
  • Un’ultima considerazione: il Governo ha già precisato che un Decreto similare sarà nuovamente emanato ad Aprile in base all’evolversi della crisi sanitaria (l’emergenza sanitaria va risolta il prima possibile, altrimenti nessuna manovra finanziaria può aiutare realmente l’Italia e gli italiani).

Le doverose premesse di cui sopra, a mio avviso fondamentali in questa sede, ci aiutano a comprendere che il #CuraItalia Marzo non può e non aiuterà tutti: le famiglie saranno scontente; i lavoratori saranno scontenti; le imprese saranno scontente. Il momento è critico e la spesa pubblica italiana non può crescere in maniera esponenziale poiché il debito pubblico è enorme. E così sarà quello di Aprile, a meno che, come qualcuno inizia a sussurrare, l’Europa non metta sul tavolo verde bianco e rosso tanti tanti tanti soldi….

La priorità, comunque, è la risoluzione della crisi sanitaria: così come ci viene chiesto di avere tanta pazienza e di resistere stando a casa, teniamo duro anche per il nostro lavoro, per le nostre attività; cerchiamo di non essere polemici, ma propositivi e (timidamente) ottimisti.

Al Governo non ci sono supereroi, ma semplici esseri umani più o meno competenti e adatti al momento storico che stiamo vivendo, che provano a fare qualcosa. E, come noto, chi fa può anche sbagliare! Teniamo duro.

A corollario di tutto ciò nel #CuraItalia è stata inserita una norma molto particolare (sui generis diciamo) che prevede una Menzione per la rinuncia alle sospensioni. Verrà in sostanza emesso un Decreto di “elogio-ringraziamento-encomio” per i contribuenti i quali, pur potendo beneficiare delle varie sospensioni concesse, non si avvarranno di una o più di esse. Non aggiungo altro!

 

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Veniamo ora ad alcune misure specifiche attinenti il sistema bancario.

Negli articoli da 49 a seguenti vi è una serie di disposizioni volte a “spingere” il finanziamento bancario, principalmente con la concessione di garanzie a titolo gratuito e incremento delle soglie di finanziabilità e di concessione della garanzia. In tal senso le banche stanno adottando in queste ore provvedimenti per la messa a terra di questi interventi normativi. In sostanza però viene concessa maggiore flessibilità di finanziamento a chi ha necessità, ma non vengono concessi contributi a fondo perduto per far fronte alle spese ordinarie o straordinarie. Le misure principali per le imprese e le famiglie riguardano l’estensione del Fondo Gasparrini per i mutui prima casa e del Fondo centrale di garanzia.

 

Fondo solidarietà mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini)

Iniziamo col ricordare che cos’è il Fondo mutui prima casa (il fondo esisteva già prima del presente Decreto) e a chi spetta la possibilità di usufruirne.

Si tratta di un Fondo che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa (importo erogato non superiore a 250.000 euro; in ammortamento da almeno un anno; ISEE non superiore ai 30.000 euro) di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 2 volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi (cessazione   del   rapporto   di   lavoro   subordinato con attualità dello stato di disoccupazione, con alcune eccezioni; morte o   riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%).

Il Decreto CuraItalia estende la possibilità di accesso a tale Fondo. Per un periodo di 9 mesi dal 18/03/2020 l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

 

Estensione del Fondo centrale di garanzia PMI

Al Fondo Generale di Garanzia si applicano le seguenti misure valide per tutte le Piccole e medie imprese (PMI) e per 9 mesi dalla data del 8/03/2020:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta innalzamento fino all’80% della garanzia del Fondo fino ad un massimo garantito di 1.500.000 per singola impresa. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere;
  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  • estensione della Garanzia anche a chi ha beneficiato della sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale;
  • l’accesso al Fondo che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia. Sono in ogni caso escluse le “imprese in difficoltà” o quelle che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
  • lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;
  • prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  • per le operazioni di investimento immobiliare (solo per PMI del settore turistico-alberghiero), con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie;
  • beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo;

Inoltre, anche per le PMI esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è concesso gratuitamente e senza valutazione.

 

Bonus track

Per i tanti che ce lo chiedono. A chi spetta il bonus fiscale di 600 euro relativo al mese di Marzo (e che probabilmente sarà previsto anche per Aprile)?

Dovrebbe poter essere percepito da chiunque abbia una posizione iva personale (non come società) iscritto alle gestioni separate, commercianti e artigiani e non iscritto ad altre casse di previdenza (esempio avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.).

Spetta sicuramente ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di Co.co.co. continuativo attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (esempio avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.).

Dovrebbe spettare anche ad artigiani e commercianti (ditte individuali). Non dovrebbe valere per i soci di società di persone. Chi ha, invece, sia una posizione personale sia societaria dovrebbe rientrare. Non è ancora stato chiarito se spetta per agenti e consulenti finanziari iscritti all’Enasarco.

Le richieste dai clienti si susseguono quasi ferocemente. Non possiamo che rimanere in attesa del provvedimento applicativo INPS che arriverà nei prossimi giorni.

Ci sono due certezze però:

  • L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
  • L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Non è dato sapere quali saranno le modalità applicative. Si parla ad esempio di click-day (anche se il Ministero ha smentito): tutti di fronte al pc e i primi 339.000 (è questo il numero di bonus che si ottengono dividendo 203,4 milioni di euro per 600 euro) che inviano la domanda vinceranno.

 

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